Il correttivo-ter al codice della crisi d’impresa: le novità per i piani attestati

a cura del Dott. Gaetano Di Girolamo

2 min di lettura

Uno degli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi d’impresa è il piano attestato disciplinato dall’art. 56 del CCII. Viene demandata la formalizzazione dell’accordo all’autonomia negoziale tra le parti – il professionista indipendente ricopre un ruolo fondamentale e rappresenta l’unico presidio non essendo previsto alcun vaglio giudiziario.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. correttivo ter) non ha apportato modifiche sostanziali all’art. 56 CCII, intervenendo unicamente al fine di meglio precisare il contenuto del piano. Viene precisato che il piano attestato deve risultare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione non solo economico-finanziaria (già previsto dal precedente testo dell’art. 56) ma anche patrimoniale, a conferma che il piano di risanamento – qualunque sia lo strumento giuridico individuato – deve sviluppare e rappresentare le tre componenti: economica, patrimoniale e finanziaria, non potendo l’una prescindere dall’altra. Il ripristino dell’equilibrio e il risanamento del debito non possono ignorare la componente patrimoniale ed in particolare il reintegro dei mezzi propri a garanzia dei creditori sociali e a condizione per la prosecuzione dell’attività aziendale.

Le ulteriori e principali integrazioni al contenuto del piano, così come dettagliato al secondo comma dell’art. 56, risaltano i seguenti aspetti:

  • attività e passività dell’imprenditore esistenti alla data di presentazione del piano;
  • posizione dei lavoratori dipendenti e rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;
  • analitica indicazione dei ricavi e costi previsti dalla prosecuzione dell’attività;
  • individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l’esecuzione del piano e della manovra finanziaria e relative modalità di copertura.

I piani attestati non consentono l’applicazione della transazione fiscale ovvero il pagamento parziale e dilazionato del debito erariale e previdenziale. Essendo uno strumento stragiudiziale non prevede misure protettive e cautelari del patrimonio. Consente, tuttavia, alcuni importanti effetti conseguenziali all’esecuzione del piano (ex art. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCII):

  • esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore;
  • esenzione da taluni reati di bancarotta.

Il piano attestato, infine, è uno strumento di risanamento adeguato a ristrutturare situazioni di “pre crisi” o crisi reversibile ossia per condizioni di squilibri/crisi embrionali e consente di ottenere tutela ed esenzione da eventuali futuri rischi di revocatoria. Esenzioni che non operano in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, del debitore o del creditore a conoscenza al momento del compimento dell’atto, pagamento o costituzione di garanzia.

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